In alcuni casi, nella fattura relativa alla fornitura di energia elettrica o di gas potrebbe essere presente il CMOR in bolletta, una voce poco conosciuta di cui spesso non si sa bene quale sia il riferimento. Questa sigla può comparire di solito nella sezione dedicata al costo finale, comportando un aumento significativo dell’importo complessivo della bolletta.
Si tratta di uno strumento a disposizione delle compagnie energetiche per recuperare i debiti non pagati dai clienti morosi, con il quale i venditori si possono proteggere dal cosiddetto “turismo energetico”. In pratica, alcuni clienti potrebbero sfruttare la facilità con cui è possibile cambiare fornitore, per evitare di pagare le morosità accumulate con il precedente venditore.
Il corrispettivo CMOR contrasta questo tipo di comportamenti, tuttavia è regolato da apposite normative definite dall’Autorità. Vediamo che cos’è il CMOR in bolletta, a cosa si riferisce esattamente e quando è possibile fare reclamo in caso di errori o irregolarità e non pagarlo.
Cos’è il CMOR in bolletta e a cosa serve
Il CMOR è un sistema indennitario introdotto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), uno strumento che tutela i fornitori di energia contro i comportamenti scorretti dei clienti morosi. In particolare, come specificato sul CMOR da ARERA nella delibera 593/2017/R/COM, si tratta di un corrispettivo per morosità che può essere addebitato dopo il cambio fornitore.
Ciò può avvenire solo se il CLIENTE che passa a un’altra società di vendita ha contratto dei debiti con il precedente fornitore. Per evitare che il cambio di venditore comporti un danno economico per la vecchia compagnia, l’Autorità consente all’azienda di recuperare la somma attraverso l’applicazione del CMOR.
In questo caso è il nuovo fornitore ad addebitare l’importo inserendo il CMOR in bolletta, dopodiché una volta ottenuto il pagamento da parte del CLIENTE trasferisce la somma alla società di vendita creditrice. Il corrispettivo CMOR, dunque, serve ai fornitori per proteggersi dai clienti morosi e scorretti, in quanto permette di incassare i debiti anche dopo il passaggio del CLIENTE a un altro venditore.
Ovviamente a chi paga sempre in tempo le fatture non verrà mai addebitato il CMOR, quindi potrà cambiare fornitore senza il rischio di trovare il corrispettivo di morosità. In questo modo è possibile valutare con serenità le migliori soluzioni per risparmiare.
Ad esempio, scegliendo l’offerta Luce Amica 2030 G7 di NWG Energia è possibile usufruire di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, mentre con la nuova promozione luce Influencer Green si può creare la propria community e usare il passaparola per ridurre i costi in bolletta fino ad azzerarli del tutto.
Corrispettivo CMOR: come si calcola?
Secondo quanto previsto da ARERA sul CMOR, il corrispettivo di morosità può essere applicato solo per debiti superiori a 10 euro, sia nelle fatture relative alla fornitura di gas che di energia elettrica. Il calcolo del CMOR non comprende tutti i debiti contratti dal consumatore con la società di vendita, ma soltanto le fatture non pagate negli ultimi 3 mesi prima del cambio fornitore.
In questi casi, se il CLIENTE risulta inadempiente il precedente venditore può informare il nuovo fornitore e richiedere l’addebito del corrispettivo di morosità. In genere, il recupero della somma avviene con un pagamento unico inserito nella bolletta della nuova compagnia energetica. Tuttavia, il CMOR non viene applicato subito sulla prima fattura ma entro un periodo che va da 6 a 12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore di luce e gas.
Quanto dura il CMOR?
Dopo il cambio fornitore la nuova società di vendita può essere incaricata di addebitare il CMOR in bolletta, tuttavia la compagnia che applica il corrispettivo di morosità non è a conoscenza del nominativo del precedente venditore, né del credito di quest’ultimo nei confronti del CLIENTE. La durata del CMOR arriva fino a 12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore, quindi il corrispettivo può essere addebitato in bolletta entro il primo anno dopo la chiusura del vecchio contratto di fornitura.
Chi paga il CMOR?
Il pagamento del CMOR spetta al CLIENTE domestico moroso, ossia al consumatore che in seguito al cambio di fornitore ha dei debiti con il precedente venditore relativi alle ultime tre fatture. Normalmente il pagamento è richiesto in un’unica soluzione ed è integrato in una bolletta, ma è possibile verificare con la società di vendita la possibilità di pagare dilazionato e rateizzare la somma.
Qual è l’importo massimo del CMOR?
Mentre l’importo minimo del CMOR è di 10 euro, il valore massimo è commisurato alla spesa relativa a due mesi di fornitura. In pratica, se un utente spende in media 500 euro per l’energia elettrica ogni bimestre, l’importo massimo del corrispettivo di morosità dovrà essere adeguato a questo valore.
Cosa succede se non si paga il CMOR?
I consumatori che ricevono una bolletta gas o luce con il corrispettivo di morosità si chiedono spesso “se non pago il CMOR cosa succede?”. In questo caso si continua a essere morosi, quindi a meno che non si contesti l’addebito ritenuto irregolare il mancato pagamento può comportare anche la sospensione della fornitura per morosità.
In caso di CMOR pagato invece decade automaticamente il debito contratto con il vecchio fornitore di energia elettrica o gas. Bisogna considerare che il CMOR dopo 12 mesi non viene più applicato in bolletta, tuttavia la compagnia energetica può ancora richiedere il pagamento del debito, in quanto la prescrizione delle bollette di luce e gas è di 2 anni.
Come si può annullare il CMOR?
Qualora si ritenga il CMOR illegittimo, ad esempio perché l’importo è già stato corrisposto al vecchio fornitore o la somma non è corretta, è possibile contestare il corrispettivo di morosità e inviare un reclamo alla società di vendita.
Per chi desidera sapere come non pagare il CMOR, esistono alcuni aspetti che possono invalidare l’applicazione del sistema indennitario:
- CMOR di importo inferiore a 10 euro;
- debiti relativi a fatture precedenti le ultime 3 prima del cambio fornitore;
- addebiti che avvengono al di fuori del periodo previsto da ARERA;
- importo superiore ai limiti definiti dall’Autorità;
- errori e irregolarità relativi alla richiesta di pagamento.
In queste situazioni è possibile presentare un reclamo contestando l’addebito in bolletta, inviando una segnalazione scritta tramite fax, posta raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata). Nel reclamo bisogna specificare le ragioni per cui si richiede l’annullamento del CMOR, allegando eventuali documenti che dimostrano l’irregolarità del corrispettivo di morosità.
Una volta ricevuto il reclamo il fornitore ha 40 giorni di tempo per rispondere, accettando o rifiutando la richiesta del consumatore. Qualora la risposta non fosse giudicata soddisfacente, oppure il fornitore non dovesse inviare alcuna comunicazione entro 40 giorni, è possibile rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente di ARERA, un servizio gratuito dell’Autorità che assiste i consumatori di elettricità, gas e servizi idrici per far valere i propri diritti.